Liste di attesa

Art. 41, c. 6 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.

Sezione non applicabile al Comune. L’obbligo di pubblicazione delle liste di attesa di cui all’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 33/2013 riguarda gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

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